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Sì all’ipoteca di Equitalia sulla casa nel fondo patrimoniale se…

13 Marzo 2014 | Autore:
Sì all’ipoteca di Equitalia sulla casa nel fondo patrimoniale se…

È legittima l’ipoteca iscritta da Equitalia sugli immobili, benché inseriti nel fondo patrimoniale, se il debitore non dimostra l’estraneità del debito erariale ai bisogni della famiglia.

Anche se inserita nel fondo patrimoniale, la casa di proprietà del contribuente può essere aggredita da Equitalia: per evitare ciò, è l’interessato titolare del bene che, impugnando l’ipoteca davanti al giudice, deve dimostrare che il debito per cui ha agito l’Agente per la riscossione sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di questa circostanza.

Lo ha messo, nero su bianco, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana in una recente sentenza [1].

Come noto, i beni immobili inseriti nel fondo patrimoniale non possono essere aggrediti dai creditori se il debito da cui è scaturita l’obbligazione è estraneo alle esigenze primarie della famiglia e se di ciò il creditore è a conoscenza (per un approfondimento, leggi l’articolo: “Fondo patrimoniale: vantaggi e costi”) e di ciò il creditore è consapevole.

La sentenza in commento precisa un punto fondamentale di questa disciplina: la prova di tale ultima affermazione deve essere data dal debitore in processo. Se tale dimostrazione non è fornita, allora la casa è aggredibile.

A tali regole non sfugge neanche Equitalia (come del resto chiarito nell’articolo: “Equitalia e il pignoramento della casa nel fondo patrimoniale”). L’esattore, pertanto, ben potrà iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore a meno che questi, in causa, dimostri che il debito fiscale proviene da una esigenza non strettamente correlata ai bisogni primari della famiglia.

Il debitore dovrà fornire una prova ben argomentata, senza potersi aggrappare a mere presunzioni. Così, per esempio, non è sufficiente sostenere che un credito Inps non possa inerire alle necessità dei coniugi e dei figli. Anzi, potrebbe anche ritenersi che i debiti contratti dal contribuente nell’esercizio della sua attività professionale nel periodo precedente l’atto di costituzione del fondo patrimoniale familiare siano, fino a prova contraria, contratti proprio per il soddisfacimento delle esigenze familiari e per il potenziamento delle capacità lavorative del relativo nucleo.

Deve ritenersi consentita fino a prova contraria l’iscrizione pregiudizievole effettuata da Equitalia sull’immobile conferito dall’imprenditore nel fondo patrimoniale familiare, a meno che l’interessato non dimostri che il debito per il quale scaturisce il vincolo di garanzia sulla casa sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di questa circostanza.

note

[1] CTR Toscana, sent. n. 88/2014.

Autore immagine: 123rf.com

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1 Commento

  1. Purtroppo anche le Commissioni Tributarie hanno il vizio di sovvertire il canone fondamentale del nostro diritto processuale civile secondo il quale “onus probandi incumbit ei qui dicet non ei qui negat”.

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